Sez. 5, Sentenza n. 15115 del 30/06/2006 (Rv. 592272 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Imposta sul valore aggiunto - Dichiarazioni integrative ex art. 3, comma 10, del d.l. n. 16 del 1993 - Rinvio alle disposizioni dell'art. 48, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Regolarizzazione degli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti - Effetti - Limitati all'operazione imponibile regolarizzata.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In materia di imposta sul valore aggiunto, gli effetti delle dichiarazioni integrative previste dall'art. 3, comma 10, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, come convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che rinvia alle disposizioni "dell'art. 48, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, risultanti dalle modificazioni apportate con l'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408" - in tema di sanatoria degli adempimenti, omessi o irregolarmente eseguiti, comportanti variazioni in aumento -, sono circoscritti all'ambito di applicazione del citato art. 48 del d.P.R. n. 633 del 1972, e vanno pertanto intesi come possibilità offerta al contribuente di fruire delle "circostanze attenuanti ed esimenti" disciplinate da detta norma sull'IVA, e non anche come condono di ogni accertamento interessante l'imposta, atteso che gli "adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti" ivi previsti concernono ciascuna "operazione imponibile", e gli effetti previsti dalla norma si producono soltanto per l'operazione imponibile regolarizzata e non anche per operazioni diverse, considerato il collegamento percentuale posto dalla norma fra la misura della soprattassa ridotta e la "imposta relativa alle operazioni regolarizzate".
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 3 com. 10, Legge 29/12/1990 num. 408 art. 14 CORTE COST., Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 48 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)