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Sez. 5, Sentenza n. 2956 del 10/02/2006 (Rv. 587085 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE | Art. 44 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Ricomprensione delle fattispecie relative sia all'omissione del pagamento sia al ritardo nel pagamento - Fondamento - Conseguenze - Disposizione agevolativa di cui al successivo art. 48 - Portata.
Stato
decisa il 2006-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587085-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

In tema di IVA, l'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 riguarda la violazione dell'obbligo di versamento, che ricomprende sia l'omesso sia il tardivo pagamento, sanzionati entrambi come conseguenza automatica dell'inadempimento dell'obbligazione tributaria, che resta tale nell'un caso come nell'altro, conformemente ai principi civilistici generali (art. 1218 cod. civ.), secondo i quali non v'è differenza alcuna - ai fini dell'inadempimento - tra mancata esecuzione ed inesatta esecuzione della prestazione. A tal riguardo, la successiva disposizione agevolativa contenuta nell'art. 48 in tema di circostanze attenuanti ed esimenti prende espressamente in considerazione la tardività, consentendo la regolarizzazione degli adempimenti omessi od irregolarmente eseguiti entro un certo termine, superato il quale la violazione si consolida e resta sanzionata come tale "ab origine".

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 44 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 48 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)