Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15979 del 27/06/2017 (Rv. 644926 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Credito di imposta ex art. 8 della l. n. 388 del 2000 - Novità ed individualità del bene strumentale - Necessità - Ristrutturazione di immobile non proprio - Spettanza del beneficio - Esclusione - Eccezione nel caso di amovibilità dei beni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni fiscali per investimenti in aree svantaggiate, il carattere di “novità” del bene strumentale acquisito, richiesta dall’art. 8, comma 2, della l. n. 388 del 2000, istitutiva di un corrispondente credito d’imposta, è escluso nell’ipotesi di ristrutturazione di un immobile non proprio poiché detta agevolazione si applica solo in caso di acquisizione di un nuovo bene strumentale e tale non può ritenersi, di per sé, la ristrutturazione di un immobile, pur nell’ipotesi in cui il fatturato sia prodotto nei locali (di proprietà di terzi) oggetto dell’investimento, a meno che sussista il requisito della “amovibilità” dei beni oggetto del nuovo investimento, in quanto suscettibili di rimozione ed utilizzazione separata da parte dell’investitore.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)