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Sez. 5, Sentenza n. 22693 del 04/10/2013 (Rv. 628562 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Credito di imposta ex art. 8 della legge n. 388 del 2000 - Novità ed individualità del bene strumentale - Necessità - Spese sostenute per la ristrutturazione di immobile in comodato - Spettanza del beneficio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628562-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In materia di agevolazioni fiscali per investimenti in aree svantaggiate, il carattere di "novità" del bene strumentale acquisito, richiesta dall'art. 8, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, istitutiva di un corrispondente credito di imposta, è escluso nell'ipotesi di ristrutturazione di un immobile non proprio (nella specie, condotto in comodato gratuito decennale), in quanto detta agevolazione si applica solo in caso di acquisizione di un nuovo "bene" strumentale e tale non può ritenersi di per sè la ristrutturazione di un immobile, pur nell'ipotesi in cui il fatturato sia prodotto nei locali (di terzi) oggetto dell'investimento.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)