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Sez. U, Sentenza n. 10592 del 09/05/2006 (Rv. 589879 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Criteri di riparto della giurisdizione - Individuazione - Delibera di esclusione da assegnazione di immobile da cooperativa edilizia - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589879-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In tema di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo soggiace alle comuni regole correlate alla posizione fatta valere in giudizio. In particolare - tenuta distinta la prima fase, di natura pubblicistica, caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e corrispondentemente da posizioni di interesse legittimo del privato, da quella successiva, di natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, in forza della diretta rilevanza della regolamentazione del rapporto tra ente ed assegnatario -, sono da attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase, mentre vanno ricondotte alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento della P.A., senza che rilevi l'art. 7 della legge n. 205 del 2000, perché, dopo la dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, sussiste la giurisdizione ordinaria tutte le volte in cui non si tratti di sindacare l'esercizio di un potere pubblico. Ne consegue che la controversia sulla legittimità della delibera di esclusione dalla assegnazione di un immobile emessa da una cooperativa edilizia, che comporta la valutazione di presupposti di fatto specificamente previsti dalla legge, non implicando il dispiego di discrezionalità amministrativa che possa limitare il diritto soggettivo del privato, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)