diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 10999 del 13/05/2009 (Rv. 607800 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Controversie in tema di cooperative edilizie - Giurisdizione ordinaria ed amministrativa - Criteri di riparto - Individuazione - Credito vantato dal socio receduto nei confronti della cooperativa - Relativa controversia - Giurisdizione ordinaria - Devoluzione.
Stato
decisa il 2009-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607800-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In tema di cooperative edilizie, anche fruenti del contributo erariale, il riparto della giurisdizione deve ritenersi fondato sulle comuni regole correlate alla posizione soggettiva prospettata nel giudizio, e ciò alla luce sia del nuovo assetto normativo, di progressiva privatizzazione, che assegna alla cooperativa edilizia un ruolo diverso, di soggetto al quale sono riservati spazi agevolativi in favore dei cittadini per l'acquisto della prima casa, sia del superamento (conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004) del criterio di delimitazione della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario basato sul principio della ripartizione della materia. Tenendo quindi distinta la fase pubblicistica - caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e, corrispondentemente, da posizioni di interesse legittimo del privato - da quella di natura privatistica - nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, in forza della diretta rilevanza della regolamentazione del rapporto tra ente ed assegnatario -, sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase, mentre sono riconducibili alla giurisdizione ordinaria le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto, quale è quella in cui si discuta del diritto di credito vantato dal socio receduto dalla cooperativa edilizia, non dovendosi in tal caso sindacare l'esercizio di un potere pubblico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2527, Cod. Civ. art. 2532, Decreto Legge 06/09/1965 num. 1022, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 53, Legge 10/11/1965 num. 1179, Legge 17/02/1992 num. 179 CORTE COST., Legge 30/04/1999 num. 136 art. 16, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)