Sez. 1, Sentenza n. 2700 del 16/06/1986 Cc. (dep. 08/08/1986) Rv. 173516 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - LEGITTIMITÀ O LICEITÀ DELL'ATTO -IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - LEGITTIMITÀ O LICEITÀ DELL'ATTO -IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Il fatto costitutivo del reato di concussione è rappresentato dalla costrizione o dall'induzione a cui viene sottoposto il soggetto passivo che, per tema di rappresaglie derivanti dalla qualità o dalle funzioni di pubblico ufficiale, è costretto a dare o promettere al concussore per sè o per un terzo, denaro o qualsiasi altro vantaggio di natura patrimoniale o personale. Ne deriva che per la configurabilità del reato, non ha alcuna Rilevanza il fatto che l'atto sia legittimo o illegittimo, lecito o illecito, perché nel reato "de quo" assume esclusivo rilievo non l'atto in se stesso, ma solo l'abuso delle qualità o delle funzioni da parte del pubblico ufficiale. (nella specie è stata ritenuta la responsabilità perché per il delitto di tentata concussione nei confronti di sottoufficiale di finanza che, minacciando di "procedere a controllo e di elevare contravvenzioni" induceva la parte lesa a saldare nei confronti di un terzo un debito cui effettivamente essa era tenuta. (Conf mass n 164980; (V mass n 172199; (V mass n 159142).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)