Sez. 2 - , Sentenza n. 5734 del 27/02/2019 (Rv. 653145 - 03)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI | Contrasto al ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali - Decorrenza automatica degli interessi moratori - Direttiva CE n. 35 del 2000 - Disciplina di attuazione - Applicabilità al contratto di appalto - Sussistenza - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI
La disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che l'espressione "prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 2, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 29/06/2000 num. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)