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Sez. L, Sentenza n. 5970 del 27/05/1995 (Rv. 492523 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI | Inesistenza di contrattazione collettiva in uno specifico settore artigianale - Riferimento al contratto collettivo per imprese4 industriali di settore affine anziché per imprese artigiane operanti in settori del tutto diversi - Liceità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492523-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI

In caso di inesistenza di contrattazione collettiva relativa ad uno specifico settore artigianale, non è illogico il riferimento compiuto da parte del giudice di merito, quale parametro per la determinazione delle spettanze retributive ai sensi dell'art. 36 Cost., al contratto collettivo relativo alle imprese di carattere industriale di settore affine, piuttosto che a contratti relativi ad imprese artigiane operanti in settori del tutto diversi. (Nella specie la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha osservato che non era proposta doglianza circa la mancata adozione di un'opportuna ed equa riduzione dei livelli di trattamento in considerazione del carattere artigiano dell'impresa datrice di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 36 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)