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Sez. L, Sentenza n. 4503 del 15/05/1987 (Rv. 453205 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - RETRIBUZIONE EX ART. 36 COST. - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLE TARIFFE SINDACALI PREVISTE DA UN CONTRATTO COLLETTIVO DIRETTAMENTE NON APPLICABILI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A RIFERIMENTO FATTO A TARIFFE SINDACALI NON APPLICABILI CON RIDUZIONE DEL 10 PER CENTO DELLE MEDESIME.*
Stato
decisa il 1987-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453205-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - RETRIBUZIONE EX ART. 36 COST. - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLE TARIFFE SINDACALI PREVISTE DA UN CONTRATTO COLLETTIVO DIRETTAMENTE NON APPLICABILI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A RIFERIMENTO FATTO A TARIFFE SINDACALI NON APPLICABILI CON RIDUZIONE DEL 10 PER CENTO DELLE MEDESIME.*

Ove il lavoratore subordinato rivendichi una retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 cost. Il giudice può utilizzare, come parametro di riferimento, le tariffe sindacali previste da un contratto collettivo di diritto comune, che non sia applicabile direttamente al rapporto, adattandole secondo equità al caso di specie. (la S.C., nella specie, ha confermato la pronuncia del giudice del merito che, al fine di stabilire il trattamento retributivo spettante, ex art. 36 cit., ad una dipendente di un'impresa produttrice di scatole di cartone per calzature, di natura artigianale, aveva fatto riferimento alla contrattazione collettiva per le aziende cartotecniche ed aveva ridotto del 10% le tariffe sindacali da quest'ultima previste). (V 1283/81, mass n 411874).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)