Sez. 2, Sentenza n. 1634 del 04/03/1983 (Rv. 426472 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - LIMITI (RISPETTO DELLE PROPRIETÀ ESCLUSIVE) - ACQUIRENTE DI UNITÀ IN IMMOBILE CONDOMINIALE - OBBLIGO DI ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI, LIMITATIVE DEL SUO DIRITTO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA, NEL CASO DI REGOLAMENTO PREDISPOSTO DALL'UNICO ORIGINARIO PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE CONDOMINIALE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI E LIMITI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - LIMITI (RISPETTO DELLE PROPRIETÀ ESCLUSIVE) - ACQUIRENTE DI UNITÀ IN IMMOBILE CONDOMINIALE - OBBLIGO DI ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI, LIMITATIVE DEL SUO DIRITTO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA, NEL CASO DI REGOLAMENTO PREDISPOSTO DALL'UNICO ORIGINARIO PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE CONDOMINIALE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI E LIMITI.*
Per l'acquirente di unità in immobile condominiale l'Obbligo di attenersi alle Disposizioni regolamentari, limitative del suo diritto di proprietà esclusiva, qualora il regolamento risulti predisposto dall'unico originario proprietario dell'immobile condominiale, sorge se al momento della stipulazione del contratto di acquisto il regolamento condominiale risulta già predisposto e richiamato nell'atto di compravendita; e sempre che l'acquirente abbia manifestato nel contesto dell'atto o, successivamente, per iscritto, in modo chiaro ed inequivocabile (e non per fatti concludenti) la volontà di accettare quelle Disposizioni del regolamento condominiale limitative del diritto di proprietà sulle parti esclusive del suo immobile. (V 5843/80, mass n 409658).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)