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Sez. 2, Sentenza n. 5843 del 30/10/1980 (Rv. 409658 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - LIMITI (RISPETTO DELLE PROPRIETA ESCLUSIVE) - INTRODUZIONE DI PARTICOLARI LIMITAZIONI AL CONTENUTO DEI RISPETTIVI DIRITTI DI PROPRIETA ESCLUSIVA - REGOLAMENTO CONTRATTUALE - MODIFICAZIONE - UNANIMITA DEI CONDOMINI GRAVATI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1980-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409658-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - LIMITI (RISPETTO DELLE PROPRIETA ESCLUSIVE) - INTRODUZIONE DI PARTICOLARI LIMITAZIONI AL CONTENUTO DEI RISPETTIVI DIRITTI DI PROPRIETA ESCLUSIVA - REGOLAMENTO CONTRATTUALE - MODIFICAZIONE - UNANIMITA DEI CONDOMINI GRAVATI - NECESSITA.*

Nell'ambito della propria autonomia negoziale, i condomini possono introdurre, attraverso il regolamento di condominio, particolari limitazioni al contenuto dei rispettivi diritti di proprieta esclusiva, ma le relative clausole, per l'effetto riduttivo che ne consegue, hanno carattere convenzionale, sicche, ai fini della loro validita, se predisposte dall'originario unico proprietario dello edificio, devono essere accettate dai singoli acquirenti ad esse interessati, nel contratto di acquisto o con atto separato, e, se deliberate in assemblea, devono essere approvate all'unanimita di tutti i condomini gravati. (V 4677/80, mass n 408488; (V 5078/79, mass n 401730; (V 2305/78, mass n 391708; (V 5755/77, mass n 389279; (V 3168/74, mass n 371659; (V 1856/73, mass n 364877).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)