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Sez. 2, Sentenza n. 1629 del 14/02/1987 (Rv. 451034 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - PENITENZIALE - QUALIFICAZIONE COME PENITENZIALE DATA DALLE PARTI ALLA CAPARRA - CONFIGURABILITÀ AUTOMATICA DELLA STIPULAZIONE DEL PATTO DI RECESSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451034-01

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - PENITENZIALE - QUALIFICAZIONE COME PENITENZIALE DATA DALLE PARTI ALLA CAPARRA - CONFIGURABILITÀ AUTOMATICA DELLA STIPULAZIONE DEL PATTO DI RECESSO - ESCLUSIONE.*

Poiché è la stipulazione del patto di recesso dietro corrispettivo che qualifica come penitenziale la caparra, agli effetti della disciplina sub art. 1386 cod. civ., la mera definizione di "penitenziale" data dai contraenti alla caparra non è di per sè sufficiente a ricondurla alla previsione della detta norma. (Conf 3678/79, mass n 400096; (Conf 2897/72, mass n 360625).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1386

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)