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Sez. 2, Sentenza n. 2399 del 11/03/1988 (Rv. 458177 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - PENITENZIALE - QUALIFICAZIONE COME PENITENZIALE DATA DALLE PARTI ALLA CAPARRA - CONFIGURABILITÀ AUTOMATICA DELLA STIPULAZIONE DEL FATTO DI RECESSO - ESCLUSIONE - STIPULAZIONE DI UNA PATTUIZIONE DI RECESSO COLLEGATA CON LA DAZIONE DI UNA SOMMA A TITOLO DI CAPARRA COME CORRISPETTIVO DI TALE FACOLTÀ - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1988-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458177-01

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - PENITENZIALE - QUALIFICAZIONE COME PENITENZIALE DATA DALLE PARTI ALLA CAPARRA - CONFIGURABILITÀ AUTOMATICA DELLA STIPULAZIONE DEL FATTO DI RECESSO - ESCLUSIONE - STIPULAZIONE DI UNA PATTUIZIONE DI RECESSO COLLEGATA CON LA DAZIONE DI UNA SOMMA A TITOLO DI CAPARRA COME CORRISPETTIVO DI TALE FACOLTÀ - NECESSITÀ.*

La mera indicazione, in un contratto, della dazione di una somma a titolo di caparra, anche se espressamente definita penitenziale, non è di per sè sola sufficiente ad attribuirle natura penitenziale ai sensi dell'art. 1386 cod. civ., ma occorre che risulti la stipulazione di una pattuizione di recesso, alla quale la dazione stessa sia collegata come corrispettivo di tale facoltà, atteso che l'art. 1386 cit. Costituisce norma speciale rispetto al disposto dell'art. 1385, che invece attribuisce in generale alla caparra la funzione di quantificazione del danno in favore del contraente non inadempiente il quale, in caso di inadempimento della controparte, preferisca recedere dal contratto anziché chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto. (V 3443/87, mass n 452452; (V 1629/87, mass n 451034; (V 437/85, mass n 438646; (V 6582/84, mass n 438130).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1386

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)