diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2897 del 06/10/1972 (Rv. 360625 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - PENITENZIALE - DISTINZIONE - DEFINIZIONE DELLE PARTI - IRRILEVANZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360625-01

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - PENITENZIALE - DISTINZIONE - DEFINIZIONE DELLE PARTI - IRRILEVANZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La stipulazione del patto di recesso dietro corrispettivo qualifica come penitenziale la caparra e non e, invece, la definizione, data da costoro alla caparra, che puo di per se integrare il patto di recesso. La caparra ha normalmente carattere confirmatorio e tale carattere deve esserle riconosciuto, ove non risulti che le parti si siano riservate il diritto di recedere dal contratto. L'accertare se la volonta delle parti fosse intesa a dare funzione penitenziale o confirmatoria alla caparra e compito del giudice di merito, il cui apprezzamento, se adeguatamente motivato ed immune da errori, si sottrae al Sindacato della Cassazione. (V 854'67, mass n 327008; 3972'56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1386, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)