Sez. 3, Sentenza n. 30798 del 18/10/2016 Ud. (dep. 21/06/2017) Rv. 270231 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI: OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE - ATTI OSCENI - IN GENERE | Depenalizzazione dell'ipotesi base a seguito del D.Lgs. n. 8 del 2016 - Fattispecie di cui al comma secondo dell'art. 527 cod. pen. - Rilevanza penale - Persistenza - Luoghi "abitualmente frequentati da minori" - Definizione - Casistica.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI: OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE - ATTI OSCENI - IN GENERE
Ai fini della sussistenza del reato di atti osceni di cui al secondo comma dell'art. 527 cod. pen. - in precedenza costituente forma aggravata della fattispecie base, prevista al primo comma, depenalizzata dal d. lgs. n. 8 del 2016 - per "luogo abitualmente frequentato da minori" non si intende un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico. (In motivazione, la S.C ha osservato che un tale requisito può essere riconosciuto, a titolo esemplificativo, alle vicinanze di un edificio scolastico, a strade o piazze notoriamente luogo di incontro di adoloscenti, a quella parte di giardini pubblici specificamente attrezzata per lo svago dei bambini e dei ragazzi più piccoli, alle zone limitrofe ad istituzioni specificamente vocate alla cura ed assistenza dei minori).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 527 com. 1, Cod. Pen. art. 527 com. 2, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)