Sez. 3, Sentenza n. 37818 del 14/03/2017 Ud. (dep. 28/07/2017) Rv. 270980 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - MINORATE DIFESA PUBBLICA O PRIVATA | Incompatibilità con il reato di atti osceni - Esclusione - Ragioni.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - MINORATE DIFESA PUBBLICA O PRIVATA
Non sussiste incompatibilità tra la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen. ed il reato di atti osceni, in quanto la minorata difesa, riguardando il concreto atteggiarsi del rapporto fra agente e vittima al momento di commissione del fatto, può realizzarsi anche in un luogo pubblico ed in presenza del potenziale accesso da parte di chiunque. (Fattispecie relativa alla consumazione del delitto di cui all'art. 527, comma 2, cod. pen. all'interno di una stanza appartenente ad un oratorio, liberamente accessibile).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 5, Cod. Pen. art. 527 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)