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Sez. U, Sentenza n. 646 del 01/02/1990 (Rv. 465084 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - IN GENERE - RITARDATA EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE - INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE SECONDO CRITERI AUTOMATICI - DOMANDA RELATIVA - SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE.*
Stato
decisa il 1990-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465084-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - IN GENERE - RITARDATA EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE - INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE SECONDO CRITERI AUTOMATICI - DOMANDA RELATIVA - SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE.*

La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica, di cui agli artt. 13 e 62 del R.d. 12 luglio 1934 n. 1214, si estende alla domanda rivolta a conseguire, in relazione alla ritardata erogazione del trattamento di pensione, gli interessi legali e la rivalutazione, secondo criteri automatici, senza che rilevi l'introduzione di tale pretesa in via autonoma, in difetto o dopo l'esaurimento di controversia su detto trattamento, atteso che, anche in questa ipotesi, resta fermo il carattere accessorio di quei crediti, trovanti titolo nel rapporto pensionistico. (V 4503/88, mass n 459451; (V 9019/87, mass n 456303).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)