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Sez. U, Sentenza n. 4503 del 07/07/1988 (Rv. 459451 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - IN GENERE - GIURISDIZIONE IN MATERIA PENSIONISTICA - ESTINZIONE - INDENNITÀ ACCESSORIE E RIPETIZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE RITENUTE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459451-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - IN GENERE - GIURISDIZIONE IN MATERIA PENSIONISTICA - ESTINZIONE - INDENNITÀ ACCESSORIE E RIPETIZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE RITENUTE - INCLUSIONE.*

La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica, secondo la previsione degli artt. 13 e 62 del regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, si estende anche alle indennità accessorie, come l'assegno integrativo speciale, che costituiscono parti integranti del trattamento di pensione (ancorché si tratti di pensione liquidata in via provvisoria), e deve essere affermata pure quando la relativa controversia insorga per ottenere la restituzione di somme (con gli accessori costituiti dagli interessi e dalla rivalutazione monetaria), che si assumano indebitamente ritenute sulla pensione per il recupero di indennità in precedenza corrisposte. (V 3373/86, mass n 446329).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)