Sez. U, Sentenza n. 9219 del 07/09/1990 (Rv. 469213 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - IN GENERE - DOMANDA DIRETTA AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI LEGALI E DELLA RIVALUTAZIONE IN RELAZIONE ALLA RITARDATA EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - SUSSISTENZA.*
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - IN GENERE - DOMANDA DIRETTA AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI LEGALI E DELLA RIVALUTAZIONE IN RELAZIONE ALLA RITARDATA EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - SUSSISTENZA.*
La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.d. 12 luglio 1934 n. 1214 - nella quale rientrano le controversie aventi ad oggetto i benefici previsti dalla legge 31 marzo 1971 n. 214 - si estende alla domanda volta a conseguire, in relazione alla ritardata erogazione del trattamento di pensione, gli interessi legali e la rivalutazione, secondo criteri automatici, senza che rilevi l'introduzione di tale pretesa in via autonoma, in difetto o dopo l'esaurimento di controversia su detto trattamento, atteso che anche in questa ipotesi resta fermo il carattere accessorio di quei crediti, trovanti titolo nel rapporto pensionistico. (Conf 646/90, mass n 465084; (Conf 3313/74, mass n 371835).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Legge 31/03/1971 num. 214
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)