diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2557 del 12/03/1987 (Rv. 451708 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - IRREVOCABILITÀ DELLA SCELTA - CONSEGUENZE - SUCCESSIVO RICONOSCIMENTO DI BENEFICI FISCALI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451708-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - IRREVOCABILITÀ DELLA SCELTA - CONSEGUENZE - SUCCESSIVO RICONOSCIMENTO DI BENEFICI FISCALI - IRRILEVANZA.*

La domanda di condono fiscale, presentata dal contribuente secondo la disciplina del d. l. 5 novembre 1973 n. 660 (convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1973 n. 823), integra una scelta irrevocabile, che impone la definizione delle pendenze cui si riferisce in base ai criteri automatici fissati da detta disciplina, e che, pertanto, resta insensibile all'eventuale sopravvenienza del riconoscimento da parte dell'amministrazione finanziaria di benefici attinenti alle suddette pendenze, ancorché in precedenza richiesti, ivi inclusa l'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile di cui all'art. 8 della legge 29 luglio 1957 n. 635. (V 2493/85, mass n 440331; (V 1865/84, mass n 433943).*

Riferimenti normativi: Legge 29/07/1957 num. 635 art. 8, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)