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Sez. 1, Sentenza n. 1865 del 19/03/1984 (Rv. 433943 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DOMANDA DI CONDONO AI SENSI DEL D.L. N. 660/1973 - IRREVOCABILITÀ - CONSEGUENTE DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA POSIZIONE DEL CONTRIBUENTE - INTANGIBILITÀ - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - ESENZIONI GIÀ SPETTANTI AL CONTRIBUENTE - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433943-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DOMANDA DI CONDONO AI SENSI DEL D.L. N. 660/1973 - IRREVOCABILITÀ - CONSEGUENTE DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA POSIZIONE DEL CONTRIBUENTE - INTANGIBILITÀ - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - ESENZIONI GIÀ SPETTANTI AL CONTRIBUENTE - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*

In conformità al carattere di irrevocabilità della domanda di definizione agevolata - cosiddetto condono - ai sensi del d.l. n. 660 del 1973 (convertito con modificazioni nella legge n. 823 del 1973) nonché alla intangibilità della conseguente definizione, la presentazione da parte del contribuente di quella domanda impedisce che, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta per i periodi per i quali opera tale definizione agevolata, si possa tener conto di esenzioni già spettanti al contribuente stesso (nella specie: in virtù dell'art. 8 della legge n. 635 del 1957) a prescindere dal momento - anteriore o posteriore alla data di presentazione della domanda di condono - in cui il riconoscimento del diritto alla esenzione sia stato comunicato al contribuente.*

Riferimenti normativi: Legge 29/07/1957 num. 635 art. 8, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)