Sez. 1, Sentenza n. 2493 del 15/04/1985 (Rv. 440331 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA ISTANZA - EFFETTI - DEFINIZIONE DELLE PENDENZE SECONDO I CRITERI AUTOMATICI PREVISTI DAL PROVVEDIMENTO DI CONDONO - SUCCESSIVO RICONOSCIMENTO, DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI AGEVOLAZIONE OD ESENZIONE RICHIESTA PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONDONO - IRRILEVANZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE NORME SUL CONDONO - INFONDATEZZA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA ISTANZA - EFFETTI - DEFINIZIONE DELLE PENDENZE SECONDO I CRITERI AUTOMATICI PREVISTI DAL PROVVEDIMENTO DI CONDONO - SUCCESSIVO RICONOSCIMENTO, DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI AGEVOLAZIONE OD ESENZIONE RICHIESTA PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONDONO - IRRILEVANZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE NORME SUL CONDONO - INFONDATEZZA.*
Proposta dal contribuente domanda di condono, secondo la previsione del d.l. 5 novembre 1973 n. 660 (convertito in legge 19 dicembre 1973 n. 823), per la definizione di tutte le pendenze relative ad un determinato tributo, il successivo riconoscimento, da parte dell'amministrazione finanziaria, di un'agevolazione od esenzione richiesta dal contribuente stesso prima di quella domanda (nella specie, in tema di ricchezza mobile, esenzione di cui all'art. 8 della legge 29 luglio 1957 n. 635) resta irrilevante, per il periodo di tempo cui si riferisce il condono, e non vale conseguentemente ad escludere che le suddette pendenze debbano essere definite secondo i criteri automatici fissati dal citato decreto, tenuto conto che tale automatica definizione consegue indefettibilmente alla scelta irrevocabile operata con l'istanza di condono, precludendo ad entrambe le parti ogni questione sulla individuazione e Determinazione dell'imponibile effettivo. Questa perdita del diritto alle agevolazioni od esenzioni, in precedenza richieste, opera indipendentemente dal fatto che la domanda di condono sia stata presentata al momento della scadenza del termine all'uopo previsto, ovvero con un congruo anticipo rispetto ad essa, sicché non è configurabile una diversità di trattamento nell'una e nell'altra situazione (nè quindi una questione di legittimità costituzionale delle norme del condono, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione). (V 1865/84, mass n 433943).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Legge 29/07/1957 num. 635 art. 8, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 4, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)