Sez. U, Sentenza n. 28339 del 22/12/2011 (Rv. 620079 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Consigli dell'ordine - Funzioni esercitate - Natura amministrativa - Procedura istruttoria ex art. 47 del r.d. n. 37 del 1934 - Obbligo di informare l'incolpato - Sussistenza - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli territoriali dell'Ordine degli avvocati e il relativo procedimento, rivestono natura amministrativa e non giurisdizionale, con la conseguenza che, qualora il Consiglio dell'Ordine proceda a raccogliere informazioni e documentazione ai sensi dell'art. 47 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, la mancata comunicazione di apertura del procedimento all'incolpato e al P.M., prima dell'atto di citazione di cui al successivo art. 48, non comporta alcuna sanzione di nullità .
Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 47, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)