Sez. 5, Sentenza n. 670 del 29/11/1985 Ud. (dep. 23/01/1986) Rv. 171624 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - APPLICABILITÀ DELL'AMNISTIA O DELL'INDULTO - CONDIZIONE TEMPORALE - DATA DI NEGOZIAZIONE - DIVERSITÀ TRA LE DATE - DIFETTO DI PROVA RIGOROSA SULLA DATA EFFETTIVA - RILEVANZA DELLA DATA CHE RISULTA DAL TITOLO.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - APPLICABILITÀ DELL'AMNISTIA O DELL'INDULTO - CONDIZIONE TEMPORALE - DATA DI NEGOZIAZIONE - DIVERSITÀ TRA LE DATE - DIFETTO DI PROVA RIGOROSA SULLA DATA EFFETTIVA - RILEVANZA DELLA DATA CHE RISULTA DAL TITOLO.*
In tema di emissione di assegni a vuoto, ai fini dell'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, deve farsi riferimento alla data di negoziazione del titolo e non a quella, diversa o posteriore, apposta sullo stesso, in quanto è la negoziazione che costituisce il momento consumativo del reato. Al riguardo, qualora la diversità della data non emerga da una prova rigorosa, l'uso dell'assegno deve considerarsi effettuato alla data risultante dal titolo. (V mass n 168504; (V mass n 166421; (V mass n 166419).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)