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Sez. 2, Sentenza n. 6056 del 10/11/1988 (Rv. 460469 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI - ASSISTENZA E DIFESA DI PLURALITÀ DI PARTI - IDENTITÀ DI POSIZIONE PROCESSUALE - LIQUIDAZIONE DI COMPENSO BASE UNICO - AUMENTO DEL 20 PER CENTO PER OGNI PARTE - MINIMO INDEROGABILE.*
Stato
decisa il 1988-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460469-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI - ASSISTENZA E DIFESA DI PLURALITÀ DI PARTI - IDENTITÀ DI POSIZIONE PROCESSUALE - LIQUIDAZIONE DI COMPENSO BASE UNICO - AUMENTO DEL 20 PER CENTO PER OGNI PARTE - MINIMO INDEROGABILE.*

Il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui più parti abbiano agito o siano state convenute nello stesso processo in cause connesse, il valore di ogni causa connessa deve essere separatamente considerato anche ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore - trova un temperamento nella particolare ipotesi di difesa di più parti aventi una identica posizione processuale nel quarto e quinto comma dell'art. 5 d.m. 26 settembre 1979, nel senso che può essere liquidato un compenso base unico, aumentato del 20 per cento per ogni parte sino ad un massimo di 6, oppure un compenso autonomo per ogni parte ridotto del 30 per cento quando, pur nell'identità di posizioni processuali, la prestazione professionale ha comportato l'esame di situazioni particolari in fatto e in diritto rispetto all'oggetto della causa, costituendo l'anzidetto aumento del 20 per cento, una volta esposto dall'interessato, minimo inderogabile che non può essere disconosciuto dal giudice. (Conf 2961/83, mass n 427873).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 151 CORTE COST., DM 26/09/1979

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)