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Sez. L, Sentenza n. 1466 del 04/03/1980 (Rv. 405019 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 2948 N 4 COD CIV IN MATERIA DI LAVORO - INCIDENZA NEI GIUDIZI PENDENTI.*
Stato
decisa il 1980-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405019-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 2948 N 4 COD CIV IN MATERIA DI LAVORO - INCIDENZA NEI GIUDIZI PENDENTI.*

La definitivita della situazione giuridica conseguente in via generale alla maturazione della prescrizione non si verifica quando la dichiarazione di incostituzionalita investe la stessa norma regolatrice della prescrizione. Pertanto l'art 2948 n 4 cod civ, dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n 63 del 1966 nella parte in cui consente che la prescrizione decorra durante la pendenza del rapporto di lavoro subordinato, non puo essere invocato nei giudizi pendenti anche se il termine in esso previsto sia interamente decorso prima della pubblicazione della citata sentenza della Corte costituzionale. (Conf 1069/78, mass n 390429; (Conf 581/74, mass n 368361).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)