Sez. L, Sentenza n. 581 del 02/03/1974 (Rv. 368361 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 2948 N 4 COD CIV - EFFICACIA RETROATTIVA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 2948 N 4 COD CIV - EFFICACIA RETROATTIVA.*
L'efficacia retroattiva della pronuncia dichiarativa dell'illegittimita costituzionale di una norma giuridica trova un limite nel carattere definitivo e consolidato delle situazioni giuridiche per effetto della cosa giudicata, della non impugnabilita di provvedimenti amministrativi, della prescrizione e della decadenza. Se la prescrizione in linea generale costituisce evento idoneo a provocare la definitivita della situazione giuridica, detta definitivita non si produce quando la dichiarazione d'incostituzionalita investe la norma regolatrice della prescrizione; tale e la situazione derivante dalla sentenza n 63 del 10 giugno 1966, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita costituzionale dell'art 2948 n 4 cod civ nella parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante la pendenza del rapporto di lavoro subordinato. (V 2146'72, mass n 359405).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)