Sez. L, Sentenza n. 1069 del 03/03/1978 (Rv. 390429 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 2948 N 4 COD CIV - EFFICACIA RETROATTIVA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 2948 N 4 COD CIV - EFFICACIA RETROATTIVA.*
Se la prescrizione costituisce in linea generale evento idoneo a provocare la definitivita della situazione giuridica, detta definitivita non si produce quando la dichiarazione di incostituzionalita investe la stessa norma regolatrice della prescrizione: tale e la situazione derivante dalla sentenza n 63 del 10 giugno 1966, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita costituzionale dell'art 2948 n 4 cod civ nella parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante la pendenza del rapporto di lavoro subordinato. (Conf 581/74, mass n 368361).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)