Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16710 del 24/05/2022 (Rv. 664743 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE | Assegno per il nucleo familiare - Presupposti - Svolgimento effettivo di attività lavorativa e ricorrenza del requisito reddituale di cui all'art. 2, comma 10, del d.l. n. 69 del 1988 - Onere della prova a carico dell'interessato - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE
L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, conv. in l. n. 153 del 1988, presuppone la duplice condizione - la cui ricorrenza deve essere provata
dall'interessato - dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa, nonché della sussistenza del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, per cui l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 2 com. 10 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 153 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)