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Sez. 1, Sentenza n. 4429 del 18/12/2013 Ud. (dep. 30/01/2014) Rv. 258309 - 01

UDIENZA PRELIMINARE - IN GENERE | Rigetto della richiesta di accesso ai supporti audiovisivi di un'intercettazione - Conseguenze - Nullità assoluta - Configurabilità - Sanatoria - Possibilità - Indicazione.
Stato
decisa il 2013-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258309-01

UDIENZA PRELIMINARE - IN GENERE

L'ordinanza con la quale il G.U.P. rigetti la richiesta difensiva di accedere ai supporti audiovisivi di una conversazione fra presenti, indicata fra gli elementi probatori a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio, è affetta da nullità assoluta, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., per il pregiudizio arrecato al diritto di difesa dell'imputato a cui è sottratta la conoscenza di una prova a carico. Tale nullità è sanabile, ex art. 183, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., con la richiesta di giudizio abbreviato e non è comunque più deducibile, per carenza di interesse, ex art. 182 cod. proc. pen., qualora nel corso del giudizio abbreviato il supporto sia acquisto e su di esso espletata perizia audiovisiva nel contraddittorio delle parti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)