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Sez. 2, Sentenza n. 1082 del 18/01/2007 (Rv. 594497 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Apposizione di recinzione sul demanio marittimo - Limite di altezza fissato dall'art. 1164 cod.nav. - Violazione - Assoggettamento a sanzione amministrativa - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594497-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

È soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria la costruzione di una recinzione sul demanio marittimo senza alcun titolo concessorio e avente un'altezza superiore a quanto consentito dall'art. 1164 cod.nav. . (Nella specie, la S.C. ha cassato, decidendo nel merito, la sentenza del giudice di pace di accoglimento dell'opposizione, ritenendo che l'art. 1164 cod.nav. fosse nella specie integrato dall'ordinanza n. 20/2001 della Capitaneria di Porto di Pescara relativa all'uso del demanio marittimo, e contenesse la fissazione, in maniera espressa, al fine di evitare impatti ambientali e/o visivi ostacolanti o limitanti il diritto di vista di ciascun cittadino, la misura massima entro cui è consentita l'apposizione di eventuali recinzioni poste a tutela di aree o strutture marittime).

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1164 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)