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Sez. 2, Ordinanza n. 17573 del 09/08/2007 (Rv. 600565 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Violazione dell'art. 1164 cod. nav. - Opposizione alla ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione - Competenza per materia - Del tribunale - Esclusione - Del giudice di pace - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600565-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In tema di competenza per materia per le cause di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'illecito sanzionato dall'art. 1164 cod. nav., non rientra nella previsione di cui all'articolo 22 BIS, comma secondo, lett. d), legge 24 novembre 1981 n. 689 atteso che il bene tutelato dalla norma è il demanio marittimo quale complesso di beni di proprietà pubblica la cui fruizione, anche se concessa in esclusiva a privati, è disciplinata dalle ordinanze della competente autorità marittima, ai fini della sicurezza della balneazione e non di tutela del paesaggio. Tale illecito, pertanto, appartiene alla competenza del giudice di pace in virtù della regola generale di cui al primo comma dell'articolo 22 bis legge 24 novembre 1981 n. 689.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST., Cod. Navig. art. 1164 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 10 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)