Sez. 3, Sentenza n. 2351 del 28/06/1969 (Rv. 341775 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DELL'AZIONE- OBBLIGO DI TENER CONTO DELLE DEDUZIONI DELLE PARTI - SUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DELL'AZIONE- OBBLIGO DI TENER CONTO DELLE DEDUZIONI DELLE PARTI - SUSSISTENZA.*
Il giudice, nell'assolvere il suo compito istituzionale di provvedere alla qualificazione giuridica dell'Azione sulla quale e chiamato a a decidere, non e vincolato alle opinioni espresse al riguardo dalle parti, ma non puo prescindere dalle loro deduzioni, dato che, cosi operando, egli si sovrapporrebbe alle parti stesse nella scelta delle azioni da esercitare. (V 28, 69, mass 337832 3203, 68, mass 336127 2371, 68, mass 334718).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)