Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3916 del 26/02/2015 (Rv. 634335 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Richiesta di rinvio a giudizio da parte di magistrato del P.M. - Reiterata per vizi formali e seguita da assoluzione - Azione risarcitoria ex legge n. 117 del 1988 - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Limiti.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
La richiesta di rinvio a giudizio da parte del magistrato del P.M. postula l'apprezzamento prognostico circa l'idoneità degli elementi probatori a sostenere l'accusa in dibattimento, sicché essa, anche se reiterata per vizi formali e seguita infine dall'assoluzione, integra attività di valutazione del fatto e della prova, per la quale non è ammessa l'azione di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, tranne che l'attore dimostri essersi basata la richiesta medesima su fatti pacificamente insussistenti o avulsi dal contesto probatorio.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 112, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)