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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5466 del 18/03/2015 (Rv. 634868 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Oggetto - Legittimità della pretesa avanzata con l'atto impugnato - Estensione a periodi d'imposta diversi - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634868-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il processo tributario è strutturato come un giudizio d'impugnazione del provvedimento impositivo e tale caratteristica impone la disamina della sola pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, sicché il giudice tributario non può estendere la propria indagine alla fondatezza della pretesa avanzata in relazione a periodi d'imposta non considerati nell'atto oggetto d'impugnazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)