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Sez. 5, Sentenza n. 3532 del 17/02/2006 (Rv. 587924 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Oggetto - Indagine sulla legittimità della pretesa avanzata con il provvedimento impugnato - Estensione all'esame di periodi d'imposta diversi - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie - Cartelle di pagamento concernenti tasse automobilistiche relative a determinati periodi d'imposta.
Stato
decisa il 2006-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587924-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il processo tributario, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio di impugnazione del provvedimento stesso e tale caratteristica circoscrive il dibattito alla pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato. Ne consegue che non è consentito al giudice tributario, pur se libero di qualificare giuridicamente i fatti allegati a sostegno della pretesa fiscale, di estendere la propria indagine alla fondatezza della pretesa stessa in relazione a periodi d'imposta non considerati negli atti impugnati (nella fattispecie, relativa ad impugnazione di cartelle di pagamento concernenti tasse automobilistiche per gli anni 1989 e 1990, fondata sulla circostanza che il contribuente aveva perduto il possesso dell'autoveicolo in quanto sottoposto a sequestro nel 1986, il giudice del merito, riconosciuta l'insussistenza del presupposto dell'obbligazione tributaria, consistente nel possesso del mezzo, aveva correttamente contenuto la decisione nei limiti dei titoli impugnati, senza estendere l'indagine della fondatezza della pretesa fiscale a periodi da questi non considerati).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)