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Sez. 5, Sentenza n. 28680 del 23/12/2005 (Rv. 586222 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio impugnatorio - Oggetto - Indagine sulla legittimità della pretesa avanzata con l'atto impositivo - Limiti - Censure sollevate dal contribuente - Vizi non denunciati - Preclusione - Effetti - Definitività dell'atto impugnato.
Stato
decisa il 2005-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586222-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il processo tributario, in quanto volto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio d'impugnazione del provvedimento stesso, onde il dibattito è circoscritto alla pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ma entro i limiti segnati dalle contestazioni mosse dal contribuente: ne consegue che i vizi dell'atto di accertamento dell'imposta (nella fattispecie, carenza di motivazione) non fatti valere dal contribuente con tempestivo ricorso rendono definitivo, sotto tale profilo, l'atto impositivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)