Sez. 1, Sentenza n. 2694 del 16/06/1986 Cc. (dep. 08/10/1986) Rv. 173897 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DI CONTESTAZIONE - FONDAMENTO NORMATIVO E CONTENUTO - PRECISAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO - NECESSITÀ.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DI CONTESTAZIONE - FONDAMENTO NORMATIVO E CONTENUTO - PRECISAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO - NECESSITÀ.*
Nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione, è soddisfatto l'Obbligo della contestazione quando siano stati precisati i fatti addebitati che lasciano presumere indizi di una pericolosità sociale rientrante fra le categorie tipicizzate nell'art. 1 legge n. 1423/1956 o nella legge n. 575/1965 e successive modificazioni. Ne consegue che non ricorre la violazione del principio del contraddittorio né quella dei diritti della difesa, rispettivamente ai sensi degli artt. 412 e 477 cod. proc. pen., quando il prevenuto abbia avuto la concreta possibilità di conoscenza dei fatti addebitati ed abbia effettivamente svolto il suo compito di discolpa in relazione a quei fatti riconosciuti nel provvedimento conclusivo. (V mass n 171478; (V mass n 171477).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 477, Cod. Proc. Pen. art. 636 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 637 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/09/1982 num. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)