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Sez. 5, Sentenza n. 279 del 12/01/2010 (Rv. 611240 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE | Dichiarazione annuale IVA - Presenzione tardiva entro i trenta giorni dalla scadenza del termine - Illecito punibile ex art. 43 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Abrogazione dell'art. 43 cit. da parte dell'art. 16 del d.lgs. n. 471 del 1997 - "Abolitio criminis" - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611240-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

In tema di violazione dell'obbligo di dichiarazione annuale dell'IVA, l'espressa abrogazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 633 del 1972 da parte dell'art. 16 del d.lgs. n. 471 del 1997, non ha fatto venir meno la sanzionabilità della fattispecie di tardiva presentazione della dichiarazione entro i 30 giorni dalla scadenza del termine, in quanto l'identico comportamento è attualmente punito in virtù del combinato disposto degli artt. 5 del d.lgs. n. 471 del 1972 e 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, la cui sanzione, più favorevole al contribuente, è applicabile anche ai fatti commessi in precedenza, in virtù del principio del "favor rei", contenuto nell'art. 3 del d.lgs. 471 del 1997.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 43 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 48 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)