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Sez. 5, Sentenza n. 5959 del 14/03/2007 (Rv. 597036 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE | Art. 43 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Abrogazione ad opera dell'art. 16 del d.lgs. n. 471 del 1997 - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597036-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

In tema di violazioni dell'obbligo di dichiarazione annuale dell'IVA, a seguito dell'abrogazione, disposta dall'art. 16 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, dell'art. 43 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le fattispecie ivi contemplate, alla luce del principio di legalità espresso dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, non costituiscono più illeciti sanzionabili. Lo "ius superveniens" rappresentato dalla disposizione abrogatrice, in ossequio alla regola del "favor rei", è applicabile anche d'ufficio alle violazioni commesse antecedentemente al 1° aprile 1998, a condizione che vi sia (come nella specie) un procedimento ancora in corso (art. 25 del d.lgs. n. 472 del 1997) e che il provvedimento impugnato non debba qualificarsi come definitivo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 16, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)