Sez. 5, Sentenza n. 21155 del 02/10/2009 (Rv. 609843 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE | Art. 43, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Abrogazione da parte dell'art. 16 del d.lgs. n. 471 del 1997 - Conseguenze - "Abolitio criminis" - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
In tema di violazione dell'obbligo di dichiarazione annuale dell'IVA, l'espressa abrogazione dell'art. 43, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, da parte dell'art. 16, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 471 del 1997, non ha fatto venir meno l'illecito originariamente previsto nel comma 2 del citato art. 43, in quanto il precetto e la sanzione ivi contenuti sono stati sostanzialmente riprodotti nell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 471 cit., con l'unica differenza (nella specie priva di rilievo) dell'eliminazione della soglia minima del decimo.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 43 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 5 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 16, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)