diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 555 del 09/03/1967 (Rv. 326516 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE E LORO RIPARTIZIONE - IN GENERE - SERVIZI COMUNI - OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE - FONDAMENTO - MANCATA UTILIZZAZIONE DEI SERVIZI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326516-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE E LORO RIPARTIZIONE - IN GENERE - SERVIZI COMUNI - OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE - FONDAMENTO - MANCATA UTILIZZAZIONE DEI SERVIZI - IRRILEVANZA.*

Dal complesso delle Disposizioni che regolano il condominio negli edifici come ente di gestione deve trarsi il principio secondo cui l'Obbligo di ciascun condomino di contribuire alle spese per la prestazione di servizi di interesse comune trova origine e fondamento nel suo diritto dominicale e non gia nella concreta utilizzazione che egli faccia del servizio medesimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)