diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2597 del 20/04/1984 (Rv. 434614 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - RIVALSA PER SPESE DI PULIZIA, PORTIERATO, ECC. - SPESE DI AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE - OBBLIGO DI RIMBORSO EX ART. 19 DELLA LEGGE N. 253/1950 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434614-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - RIVALSA PER SPESE DI PULIZIA, PORTIERATO, ECC. - SPESE DI AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE - OBBLIGO DI RIMBORSO EX ART. 19 DELLA LEGGE N. 253/1950 - ESCLUSIONE.*

Le spese di amministrazione condominiale (compenso per l'amministratore, spese per cartoleria e contabilità, ecc.) non sono previste tra quelle che il conduttore è tenuto a rimborsare al locatore ai sensi dell'art. 19 della legge 23 maggio 1950 n. 253 (insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica data la specifica elencazione delle spese rimborsabili e la loro eterogeneità rispetto a quelle di amministrazione) e, pertanto, esse, comportando un Onere che ha origine e fondamento nei diritti dominicali sulle parti comuni dell'edificio condominiale e nella finalità di assicurarne la destinazione ed il servizio, devono far carico, in difetto di diversa previsione contrattuale, al locatore, diretto interessato all'attività di amministrazione e relativo mandante, e non al conduttore, per il quale tale attività non si pone su un piano di diretta utilità e fruizione. (V 2035/77, mass n 385760; (V 555/67, mass n 326516; (V 1251/64, mass n 301793).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)