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Sez. 3, Sentenza n. 2257 del 06/06/1975 (Rv. 376061 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1975-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376061-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Il giudizio sulla gravita dell'inadempimento, al fine della risoluzione del contratto, deve ispirarsi ad un criterio di relativita, nel senso che la valutazione oggettiva della mancata o ritardata prestazione deve essere coordinata, nell'ambito della economia generale del contratto, con l'interesse dell'altra parte all'esatto e tempestivo adempimento. (Conf 222/73, mass n 362050).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)