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Sez. 3, Sentenza n. 626 del 27/01/1979 (Rv. 396776 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396776-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

A norma dell'art 1455 cod civ, la Rilevanza dell'inadempimento deve essere valutata in relazione all'interesse che la controparte avrebbe soddisfatto in caso di esatto e tempestivo adempimento. Di conseguenza, la scarsa entita dell'inadempimento puo essere desunta o dalla limitata importanza dell'interesse leso o dalla scarsa portata dell'inadempimento medesimo che, pur afferendo ad un interesse determinante dell'equilibrio delle prestazioni, consenta, per le sue ridotte proporzioni, di ritenere sostanzialmente salvo tale equilibrio secondo buona fede. Infatti, il giudizio sulla importanza dell'inadempimento deve ispirarsi ad un criterio di relativita che permetta di coordinare la valutazione dell'elemento obiettivo della mancata ed inesatta prestazione nel quadro dell'esecuzione generale del contratto, con l'elemento soggettivo, cioe con l'interesse in concreto dell'altra parte alla esatta e tempestiva prestazione. (V 2257/75, mass n 376061).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)