Sez. 1, Sentenza n. 4656 del 10/08/1979 (Rv. 401200 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - REQUISITI.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - REQUISITI.*
Nel sistema dell'adozione speciale, ove i diritti dei genitori sulla prole trovano tutela condizionatamente alla preminente esigenza di assicurare ai minori un ambiente confacente ed idoneo a consentire loro lo sviluppo e la realizzazione della personalita, tramite adeguata assistenza materiale e morale, la situazione di abbandono, giustificativa della dichiarazione dello stato di adottabilita a norma dell'art 314/4 cod civ, non postula una esplicita e definitiva volonta dei genitori di non piu provvedere alle esigenze del figlio, ma ricorre ogni qual volta si verifichi una obiettiva e non transitoria carenza di quel minimo di cure materiali, calore affettivo ed aiuto psicologico, necessario ai fini indicati, si che il recupero del minore nell'ambito della famiglia di sangue si appalesi inidoneo a tutelare i suoi interessi. (V 5416/77, mass n 389077).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)