Sez. 1, Sentenza n. 574 del 26/01/1981 (Rv. 411060 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Nel sistema dell'adozione speciale, ove i diritti dei genitori sulla prole trovano tutela condizionatamente alla preminente esigenza di assicurare ai minori un ambiente confacente ed idoneo a consentire loro lo sviluppo e la realizzazione della personalita, tramite adeguata assistenza materiale e morale, la situazione di abbandono, giustificativa della dichiarazione dello stato di adottabilita a norma dell'art 314/4 cod civ, non postula una esplicita e definitiva volonta dei genitori di non piu provvedere alle esigenze del figlio, ma ricorre ogni qualvolta si verifichi una obbiettiva e non transitoria carenza di quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico, necessario ai fini indicati, sicche il recupero del minore nell'ambito della famiglia di sangue si appalesi inidoneo a tutelare i suoi interessi. (Conf 4782/80, mass n 408603; (Conf 1068/80, mass n 404548; (Conf 4656/79, mass n 401200).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)