Sez. 3, Sentenza n. 9706 del 06/10/1997 (Rv. 508565 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE | Obbligo di corrispondere l'indennizzo - Debito di valuta - Ritardo nella corresponsione dell'indennizzo - Responsabilità per interessi e rivalutazione anche oltre i limiti del massimale - Disciplina ex art. 1224 cod. civ. - Applicabilità - Interessi di mora a rivalutazione - Cumulabilità - Esclusione.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, l'obbligazione dell'assicuratore non costituisce debito di valore, bensì di valuta, ed il negligente rifiuto o ritardo nel pagamento genera l'obbligazione accessoria di corrispondere, anche oltre i limiti del massimale, gli interessi moratori e il maggior danno da svalutazione in base alla disciplina di cui all'art. 1124 cod. civ., secondo la quale gli interessi e la rivalutazione non sono cumulabili, costituendo forme alternative di liquidazione del medesimo danno prodotto dalla mora del debitore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)