Sez. L, Sentenza n. 253 del 12/01/1984 (Rv. 432515 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - DIRITTO DEL GIORNALISTA DI CHIEDERE LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO E LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO - CONDIZIONI - CREAZIONE DI UNA SITUAZIONE EVIDENTEMENTE INCOMPATIBILE CON LA DIGNITÀ DEL GIORNALISTA PER FATTI COMPORTANTI LA RESPONSABILITÀ DELL'EDITORE - RILEVANZA - MOMENTO DI SCELTA DEL GIORNALISTA TRA L'ABBANDONO DEL GIORNALE E L'ACCETTAZIONE DELLA DETTA SITUAZIONE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - DIRITTO DEL GIORNALISTA DI CHIEDERE LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO E LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO - CONDIZIONI - CREAZIONE DI UNA SITUAZIONE EVIDENTEMENTE INCOMPATIBILE CON LA DIGNITÀ DEL GIORNALISTA PER FATTI COMPORTANTI LA RESPONSABILITÀ DELL'EDITORE - RILEVANZA - MOMENTO DI SCELTA DEL GIORNALISTA TRA L'ABBANDONO DEL GIORNALE E L'ACCETTAZIONE DELLA DETTA SITUAZIONE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
La fattispecie prevista dall'art. 32 del C.C.n.L. 10 gennaio 1959 per il lavoro giornalistico, nella parte in cui riconosce al giornalista il diritto di chiedere la risoluzione del rapporto con diritto all'indennità di licenziamento, qualora, per fatti che comportino la responsabilità dell'editore, si sia creata una situazione evidentemente incompatibile con la dignità del giornalista, dà rilievo ad ogni stato di fatto, anche solo tollerato dall'editore, che comprometta la figura professionale del dipendente. Tale situazione ha normalmente uno sviluppo graduale, ed il cui momento di Rilevanza giuridica può essere anteriore a quello finale per cui la dignità del giornalista può essere ferita anche prima che la situazione stessa si sia stabilizzata, con la conseguenza che il giornalista ha l'Onere di dare tempestivamente le dimissioni. L'individuazione del momento in cui il giornalista deve scegliere fra l'abbandono del giornale e l'accettazione del fatto compiuto - seppure il principio della immediatezza della comunicazione deve essere inteso in senso relativo, potendo occorrere un certo tempo per accertare e valutare il comportamento della controparte - non può essere procrastinato nel tempo. (Conf 2885/79, mass nn 399213 e 399214).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 10/01/1959 num. 32, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)